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28.05.2014

Obbligo marcatura CE secondo UNI EN 1090-1 per le strutture metalliche

Dal 1° luglio 2014 per la lavorazione delle strutture portanti metalliche non sarà più sufficiente l’attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture, relativo ai centri trasformazione di carpenteria metallica ma sarà obbligatoria la marcatura CE.

La nostra azienda ha già iniziato l’iter di certificazione con l’ente accreditato per essere conforme alla nuova normativa entro il termine stabilito.

Tutti coloro che realizzano strutture in acciaio e pertanto già soggetti ai requisiti previsti per i centri di trasformazione nell’ambito degli acciai per carpenteria metallica (§11.3.4.10 del DM 14.01.2008), dovranno prevedere l'implementazione anche della Marcatura CE secondo UNI EN 1090-1 dei prodotti realizzati, con applicazione volontaria già dal 1 dicembre 2010, ed obbligatoriamente a partire dal 1 luglio 2014.

La Norma armonizzata EC 1-2011 UNI EN 1090-1:2009 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali” prevede appunto i requisiti per la Marcatura CE, secondo la Direttiva 89/106/CEE e al Regolamento Europeo n. 305/2011. 

Secondo la norma UNI EN 1090-1, le imprese che realizzano strutture o parti di esse, in acciaio o in alluminio, devono introdurre un controllo della produzione (FPC) conforme alla norma UNI EN ISO 3834, da sottoporre a verifica da parte di un ente notificato che rilascia il Certificato di conformità.

Questo marchio CE consiste in una dichiarazione di conformità con la quale il fabbricante dichiara che egli ha fornito il prodotto secondo le specifiche che ha descritto nella sua dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere accettata in tutta l'intera Unione Europea e le autorità interessate non possono richiedere  altri requisiti alla costruzione del prodotto. EN 1090-1 indica a quali requisiti la dichiarazione di conformità - legata al marchio CE - deve essere conforme, e quali devono essere previsti dalla dichiarazione.

EN 1090-1 non contiene norme che disciplinano la progettazione strutturale e i calcoli  delle costruzioni. Norme di progettazione e calcolo sono stabiliti nelle rispettive sezioni dell’ Eurocodice, mentre i requisiti di costruzione si trovano in EN 1090-2 EN 1090-3.
Per l'esecuzione tecnica dei requisiti stabiliti per le strutture marchio CE, EN 1090-1 si riferisce, in misura significativa, alla  norma EN 1090-2 per la costruzione di strutture in acciaio e alla norma EN 1090-3 per la costruzione di strutture in alluminio. I requisiti per tutte le tipologie di strutture sono definiti secondo uno standard unico, sia che si tratti di una struttura semplice che complessa.


Pertanto

Si concluderà il 1° luglio 2014 il periodo transitorio, iniziato il 1° gennaio 2011, dell’entrata in vigore della norma UNI EN 1090; la ormai imminente cogenza della norma, impone a tante aziende del settore l’implementazione della marcatura CE.  Ricordiamo che la norma armonizzata UNI EN 1090-1 comporta l’obbligo della marcatura CE degli elementi metallici in acciaio ed alluminio per uso strutturale utilizzati nelle costruzioni. La norma si applica a tutti coloro che immettono sul mercato le strutture metalliche, comprese le aziende già soggette ai requisiti di Centro di Trasformazione nell’ambito degli acciai per carpenteria metallica (§11.3.4.10 del DM 14.01.2008), i quali dovranno attenersi alle disposizioni legislative previste dalla norma UNI EN 1090-1:2012 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali”.
Per le carpenterie metalliche che trasformano l’acciaio ad uso strutturale, la “marcatura CE” sostituisce l’iter di attestazione di Centro di Trasformazione, presso il Servizio Tecnico Centrale. La EN 1090 stabilisce inoltre che qualora le operazioni di trasformazione dell’acciaio avvengano mediante saldature, le stesse siano effettuate in conformità alla norma UNI EN ISO 3834, qualificando i procedimenti di saldatura e gli operatori.
L’implementazione della marcatura CE dovrà inoltre avvenire secondo il Regolamento Europeo n. 305/2011.

 

 

Marchio CE

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